Ancora una
volta un provvedimento di reintegra per un lavoratore licenziato
nell’ambito della procedura di mobilità attivata da Alitalia CAI.
La sentenza
della Corte di Appello di Roma, emessa in data 26 giugno 2018,
costituisce certamente un precedente rilevante anche per i giudizi
che tuttora sono pendenti dinanzi ai Tribunali e rappresenta
indubbiamente l’ennesimo ed importante traguardo non solo per il
lavoratore interessato, ma anche per la CGIL che, con i propri
legali, lo ha assistito nei relativi giudizi.
La pronuncia
in questione, nel confermare la sentenza del Tribunale di Roma, ha
altresì accolto il reclamo incidentale promosso dai legali del
lavoratore e, sebbene costituisca l’ennesimo caso di reintegra dei
lavoratori licenziati da CAI S.p.A., rappresenta una novità nel
panorama giurisprudenziale in quanto emessa nella fase di appello.
I Giudici
della Corte di Appello di Roma hanno confermato la nullità della
clausola volta ad escludere la prosecuzione del rapporto di lavoro
dei lavoratori CAI alle dipendenze della società cessionaria
Alitalia S.A.I. S.p.A., in quanto la stessa si pone in contrasto con
la normativa comunitaria ed in particolare con la Direttiva
2001/23/CE nonché con la norma imperativa di cui all’art. 2112
c.c., 1° co., è contenuta nell’accordo del 26 novembre 2014 che
la sola CGIL ha sempre rifiutato di sottoscrivere.
La
sentenza ha disposto il provvedimento di reintegra nei confronti
della società Alitalia S.A.I. S.p.A., cessionaria del complesso
aziendale in precedenza gestito da Alitalia CAI, nonché l’indennità
risarcitoria conseguente l’illegittimità del licenziamento in capo
ad entrambe le società.