ALITALIA CAI, PROVVEDIMENTO DI REINTEGRA PER LAVORATORE

Ancora una volta un provvedimento di reintegra per un lavoratore licenziato nell’ambito della procedura di mobilità attivata da Alitalia CAI.

La sentenza della Corte di Appello di Roma, emessa in data 26 giugno 2018, costituisce certamente un precedente rilevante anche per i giudizi che tuttora sono pendenti dinanzi ai Tribunali e rappresenta indubbiamente l’ennesimo ed importante traguardo non solo per il lavoratore interessato, ma anche per la CGIL che, con i propri legali, lo ha assistito nei relativi giudizi.

La pronuncia in questione, nel confermare la sentenza del Tribunale di Roma, ha altresì accolto il reclamo incidentale promosso dai legali del lavoratore e, sebbene costituisca l’ennesimo caso di reintegra dei lavoratori licenziati da CAI S.p.A., rappresenta una novità nel panorama giurisprudenziale in quanto emessa nella fase di appello.

I Giudici della Corte di Appello di Roma hanno confermato la nullità della clausola volta ad escludere la prosecuzione del rapporto di lavoro dei lavoratori CAI alle dipendenze della società cessionaria Alitalia S.A.I. S.p.A., in quanto la stessa si pone in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la Direttiva 2001/23/CE nonché con la norma imperativa di cui all’art. 2112 c.c., 1° co., è contenuta nell’accordo del 26 novembre 2014 che la sola CGIL ha sempre rifiutato di sottoscrivere.

La sentenza ha disposto il provvedimento di reintegra nei confronti della società Alitalia S.A.I. S.p.A., cessionaria del complesso aziendale in precedenza gestito da Alitalia CAI, nonché l’indennità risarcitoria conseguente l’illegittimità del licenziamento in capo ad entrambe le società.